Pubblico Impiego. ATTO DI INDIRIZZO QUADRO PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPARTI E DELLE AREE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER IL TRIENNIO 2010-2012

In allegato il documento

Nazionale -

1.    L’art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dall’art. art. 54 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, stabilisce che tramite gli appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza.



    Inoltre, l’art. 66, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2009, impone la ricollocazione nei comparti ed aree di contrattazione collettiva delle amministrazioni ed enti pubblici prima ricompresi nel campo di applicazione dell’articolo 70, comma 4, del d.lgs. n.165 del 2001.


    Per l’avvio della tornata contrattuale relativa  - ai sensi dell’Intesa del 30 aprile 2009 (punto 2, lett. a) - al triennio 2010-2012, risulta quindi necessario ridefinire i comparti e le aree di contrattazione collettiva, in modo da fornire coerente applicazione alle diposizioni di legge.



    Viene quindi predisposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dall’art. 56 del d.lgs. n. 150 del 2009, il presente atto di indirizzo quadro, i cui contenuti sono stati concordati collegialmente dai comitati di settore.




2.    l’ARAN prevederà quattro comparti cui corrisponderanno separate aree di contrattazione collettiva, distinguendo gli stessi in relazione al personale dipendente da amministrazioni statali e centrali, ivi compresi gli enti pubblici non economici, dal personale dipendente da autonomie locali e regioni. Per questi ultimi dovranno essere  previsti un comparto ed area di contrattazione collettiva comprendente i dipendenti degli enti locali, delle camere di commercio ed i segretari comunali e provinciali e  un comparto ed area di contrattazione collettiva relativamente al personale delle Regioni, relativi enti dipendenti, e  amministrazioni del S.S.N..

    Per quanto concerne il personale di cui all’art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dall’ art. 56 del d.lgs. n. 150 del 2009, da collocare nei nuovi comparti ed aree di contrattazione, l’ARAN dovrà tener conto  delle peculiarità sotto il profilo ordinamentale del personale della Scuola nonché per la rilevanza del medesimo in termini numerici (circa 1.200.000 unità) rispetto al restante  personale delle amministrazioni.



    Circa la collocazione delle amministrazioni nei diversi comparti ed aree di contrattazione collettiva, potrà farsi riferimento a quanto previsto nei vigenti contratti collettivi nazionali quadro dell’11 giugno 2007 e dell’1 febbraio 2008. Al riguardo potranno essere previste sezioni contrattuali che assicurino la garanzia delle funzioni esercitate nell’ambito degli attuali comparti di contrattazione collettiva.



    Si richiama, inoltre, la necessità di stipulare il contratto collettivo nazionale quadro nei termini più rapidi possibili anche per permettere l’avvio della tornata contrattuale.



IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE