Visite fiscali, un decreto da bocciare in toto
Con decreto n.206 del 17 ottobre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.302 del 29/12/2017, entrerà in vigore, dal 13 gennaio 2018, il nuovo regolamento sulle visite fiscali, e sulle modalità di accertamento delle assenze dal servizio.
Tra le note negative contenute nel decreto, va posto sicuramente l’accento sulla mancata armonizzazione delle fasce orarie di reperibilità tra settori, che rimangono di 7 ore per quello pubblico (9-13 15-18) e di 4 ore per quello privato (10-12 17-19). L’obbligo di reperibilità sussisterà anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Le altre disposizioni contenute nel decreto Madia-Poletti, stabiliscono che la visita fiscale può essere richiesta dal datore di lavoro sin dal primo giorno di assenza, e che la stessa può essere ripetuta in prossimità di giornate festive o di riposo, o durante la giornata stessa; anche l’INPS può disporre la visita secondo gli stessi criteri.
Infine, in un’ottica di inasprimento dei controlli, è contenuta una stretta sui motivi di esclusione dall’obbligo di reperibilità, che in precedenza erano 5 (Legge Brunetta) ed ora scendono a 3. Rimangono comunque esclusi tutti quei lavoratori con patologie gravi che richiedono terapie salvavita, quelli con malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio e quelli con stati patologici connessi alla situazione d’invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Un decreto da bocciare in toto, sia perché mantiene una condizione di sfavore per i lavoratori del pubblico impiego, ma anche perché introduce il nuovo principio delle visite fiscali sempre, comunque e a ripetizione, come se il lavoratore stesse simulando le malattie a prescindere, in barba anche a quanto prescritto dal proprio medico curante.
USB P.I. Esecutivo Nazionale