Rinnovo del CCNL giornalistico settore radiofonico e televisivo locale Aeranti-Corallo

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L’8 marzo 2017 è stato rinnovato il CCNL giornalistico Aeranti-Corallo che disciplina il rapporto di lavoro tra giornalisti e aziende che operano nel settore radiofonico e televisivo locale, e di imprese che forniscono contenuti informativi in ambito locale, in digitale o via satellite. L’INPGI, Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, con la Circolare n. 3 del 27 marzo 2017 ricorda che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dal CCNL «sono obbligati, agli effetti della determinazione e del versamento delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi minimi stabiliti dalla predetta disciplina collettiva.  Infatti, l’art. 2 comma 25 della legge 549/1995 ha disposto che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria. Nel caso dei giornalisti  – limitatamente al settore  dell’emittenza radiotelevisiva in ambito locale – ai fini della determinazione delle contribuzioni dovute all’INPGI ha valenza, quindi, il contratto stipulato tra le organizzazioni sindacali e Aeranti-Corallo».


Retribuzione minima mensile comprensiva dell’ex indennità di contingenza:



per la qualifica di Tele-radio giornalista + 24 mesi Tv

Dall’1/5/ 2017 euro 1.965,55

Dall’1/5/2018 euro 2.015,55


per la qualifica di Tele-radio giornalista + 24 mesi Radio

Dall’1/5/ 2017 euro 1.535,13

Dall’1/5/2018 euro 1.585,13


per la qualifica di Tele-radio giornalista - 24 mesi

Dall’1/5/ 2017 euro 1.370,58

Dall’1/5/2018 euro 1.420,58


per la qualifica di Tele-radio praticante

Dall’1/5/ 2017 euro 1.370,58

Dall’1/5/2018 euro 1.420,58


La stessa Circolare informa che relativamente alle modifiche apportate agli articoli 41 e 42 del CCNL Aeranti-Corallo, «per quanto attiene agli adempimenti contributivi nei confronti dell’INPGI, le quote di contribuzione, poste a carico del datore di lavoro,  versate a favore del Fondo di previdenza complementare e della Casagit devono essere assoggettate al contributo di solidarietà nella misura del 10%   (articolo 9 bis del D.L. n. 103/91, convertito dalla Legge n. 166/91). Le aziende interessate dalle disposizioni di cui ai punti precedenti devono procedere all’aggiornamento della procedura DASM (versione 5.3.7), che sarà disponibile nel sito www.inpgi.it  - sezione notizie per le aziende - entro il 7/4/2017».

Al di là di alcune sommarie garanzie economiche che questo CCNL racchiude, in un momento in cui il calo delle entrate pubblicitarie e l’attuale congiuntura non favoriscono certamente la già penalizzata emittenza radiotelevisiva locale che grandi meriti ha avuto (e in molti casi ha ancora) nella formazione della coscienza critica dei cittadini, amareggia tuttavia l’esiguità degli effettivi riconoscimenti economici.

Ancora una volta ad essere penalizzati sono tanti lavoratori e lavoratrici del settore, sia rispetto al fratello maggiore: il CCNL giornalistico FNSI-FIEG, sia, in generale, rispetto al valore intrinseco di queste professionalità e competenze. Se la precarietà è un male da combattere, non ci si può nemmeno accontentare dell’alibi di un salario che di dignitoso ha forse l’apparenza, ma non la sostanza.

Questo contratto si dimostra lontano da un adeguato riconoscimento economico dell’impegno e della professionalità di chi lavora nelle radio-televisioni locali. Un ambito nel quale USB mass media è pronta ad aprire un tavolo di confronto con lavoratori ed editori.